Gio, 28 Mar, 2024

Il cane ha il diritto di abbaiare, ma quali sono i limiti di legge? Non può disturbare la quiete pubblica

Il cane ha il diritto di abbaiare, ma quali sono i limiti di legge? Non può disturbare la quiete pubblica

Secondo la legge, i rumori che restano sotto soglia non possono essere vietati

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato che è un reato non intervenire sul proprio cane cha abbaia eccessivamente, disturbando i vicini. Non solo: i giudici hanno stabilito che non serve una perizia né alcun accertamento tecnico, che confermi il superamento della soglia di normale tollerabilità del rumore molesto, ma sono sufficienti le deposizioni dei testimoni, in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

Quindi, la responsabilità può essere riconosciuta sulla base di dichiarazioni, purché attendibili (assenza di motivi di astio o risentimento nei confronti del proprietario dell’animale). Ne deriva che sarà sempre importante stabilire quale sia il livello di rumorosità che possa “arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete”. E’ indubbio che il convincimento di un giudice in merito alla sussistenza d’immissioni sonore d’intensità tale da suscitare sensazioni sgradevoli sarà più difficile da impugnare, in assenza del dato obiettivo di una misurazione tecnica.

Il principio che si può individuare alla base di questa posizione è quello per cui il proprietario è sempre responsabile degli eventuali danni arrecati dal suo animale, sia quando questi siano concreti sia quando, invece, incidano sulla sfera della sensibilità di altre persone. D’altra parte, è importante poter definire i criteri in base ai quali si fa scattare esattamente tale responsabilità, anche perché è in gioco anche l’interesse dei cani a esprimersi e comunicare nel modo che a loro viene più naturale.

Ripercorriamo le pronunce di giurisprudenza più significative in merito, tenendo conto che negli ultimi anni si sono moltiplicate le norme a tutela degli animali, che ora ne riconoscono l’interesse a manifestare il più possibile il proprio comportamento tipico di specie.

Il Giudice di Pace di Rovereto (Sentenza del  11.8.2006) aveva stabilito che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani, e che quindi il collare anti-abbaio deve essere considerato uno strumento lesivo dei diritti di questi animali.

Anche più di recente il Tribunale civile di Lanciano ha ribadito che “abbaiare è un diritto sacrosanto del cane, specie quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà̀” (Trib. Lanciano, 2012).

La via da percorrere deve essere, dunque, quella della conciliazione degli opposti interessi: dei cani a esprimersi  e delle persone a conservare la propria tranquillità̀.

A tale scopo, è innanzi tutto importante individuare cosa debba intendersi per “normale tollerabilità” riferita a eventuali elementi di disturbo e, tra questi, anche all’abbaiare dei cani.

Il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) sussiste quando le immissioni sonore risultano di per sé idonee ad “arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone”, ma anche a prescindere dal fatto che ci sia la prova che tale fastidio sia stato effettivamente arrecato.

Significa che il proprietario del cane deve curare preventivamente che il suo animale non arrechi nemmeno un potenziale disturbo, perché́ potrebbe essere punito solo per aver consentito il propagarsi di una fonte di disturbo astrattamente idonea a infastidire occupazioni o riposo altrui, in forma diffusa e generalizzata. Inoltre, non si deve dimenticare che sul proprietario grava l’obbligo di sorvegliare il proprio animale, delle cui azioni ha la responsabilità.

Infatti, in un’altra pronuncia della Cassazione Penale (Sent. n. 715/2011), è stato puntualizzato che rispondono del reato di disturbo della quiete pubblica i proprietari di cani che non ne impediscono “il molesto abbaiare anche in ore notturne”. Ciò̀ anche se non c’è l’intenzione esplicita di causare il disturbo.

In altre parole, il concetto non è ben definito. Come ricordato, non devono essere prodotte necessariamente perizie tecniche ed è importante che ci siano dei testimoni, in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori, e che essi siano attendibili e obiettivi, cioè non eccessivamente suscettibili, ma nemmeno troppo indulgenti e condiscendenti.

Come sempre, un po’ di buonsenso aiuterebbe a risolvere molte situazioni anche spiacevoli.

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