
Il Tar ha cassato tutte le eccezioni sollevate, condividendo le motivazione argomentate dalla difesa del Comune, stabilendo che l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Unione mediante il sistema del “voto limitato” - quello impiegato nel corso della votazione - è previsto in modo chiaro e vincolante nello statuto approvato da tutti i Comuni partecipanti, che non possono derogarvi. Non solo, ma è preclusa ai singoli Consigli comunali la possibilità di adottare un sistema di voto differente perché le modalità mediante il “voto separato”, contenuto in una delibera approvata nel 2014 per la nomina dei rappresentanti in enti ed istituzioni, non poteva prevalere sulla regola sancita dello statuto dell’Unione. Molto rumore per nulla, insomma. Per nulla o quasi. Nel senso che il Comune, per difendersi davanti al Tar, ha dovuto affidare l’incarico ad un legale il quale è stato, poi, giustamente, pagato. Soldi che si sarebbero potuti risparmiare, impiegandoli in altri fini più utili, se invece di riempire pagine e pagine con un ricorso che non aveva ragion d’essere, si fossero lette con attenzione altre pagine, quelle che parlano di norme e regolamenti.